(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 17 luglio 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Visto l'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come modificato dall'art. 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9; Visto il regolamento regionale 11 giugno 2001, n. 7/R.; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 41-9205 del 14 luglio 2008; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la ripartizione tra le province del fondo regionale di solidarieta' a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata di cui all'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito dall'art. 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, nonche' le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso al suddetto fondo.