(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 29 del 17 luglio 2008)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
   Visto  l'art.  4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come
modificato  dall'art.  13,  comma  2  della legge regionale 23 aprile
2007, n. 9;
   Visto il regolamento regionale 11 giugno 2001, n. 7/R.;
   Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 41-9205 del 14
luglio 2008;
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1.  Il  presente  regolamento stabilisce i criteri generali per la
ripartizione  tra  le  province del fondo regionale di solidarieta' a
favore   dei  soggetti  coinvolti  in  sinistri  stradali  con  fauna
selvatica ungulata di cui all'art. 4 della legge regionale 27 gennaio
2000,  n.  9,  come  sostituito  dall'art.  13,  comma  2 della legge
regionale  23  aprile  2007,  n.  9,  nonche'  le  modalita'  per  la
presentazione delle istanze di accesso al suddetto fondo.